20 Lug 2008

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Minori e sistema penale: convegno di studi in memoria dell’ avv. Giorgio Cassarino

Minori e sistema penale: convegno di studi in memoria dell’ avv. Giorgio Cassarino

Si è svolto sabato 3 novembre 2007 presso il Palazzo della Cultura in Modica il Secondo Convegno di studi in memoria dell’avv. Giorgio Cassarino sul tema “Minori e Giustizia penale”.

“Il trascorrere del tempo ci porta a dimenticare chi non è più con noi. Questo non accade con Giorgio Cassarino per coloro che lo hanno conosciuto e che lo ricordano come uomo e come avvocato, col suo sorriso e la sua dedizione alla legge e alla famiglia” introduce l’avv. Salvo Maltese, Presidente della Camera Penale di Modica.
“La mia è una testimonianza di affetto per l’avvocato Giorgio Cassarino e l’occasione per sottolineare che l’Amministrazione modicana ha recentemente sottoscritto una bozza contenente 10 punti sulla riforma della legislazione minorile” ha affermato il Sindaco di Modica Piero Torchi Lucifora.
La figura dell’avvocato modicano venuto a mancare tre anni fa è al centro della giornata organizzata dal consigli dell’Ordine degli Avvocati di Modica, dalla Camera Penale modicana, dall’AIAF, sezione di Modica.
“Ho avuto il privilegio di collaborare con Giorgio Cassarino per i primi sedici anni di carriera. Straordinarie le sue qualità di avvocato e di amico. Il tema del convegno è fra i più significativi per ricordare Giorgio perché coinvolge istituti giuridici in continua evoluzione con riguardo soprattutto alla deontologia, alla quale Giorgio Cassarino era molto attento” ricorda l’avv. Ignazio Galfo in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Modica.
A queste parole si aggiungono quelle del dott. Aurelio Catra, Presidente del Tribunale di Modica, il quale afferma: “Voglio ricordare la sua pacatezza, la sua mitezza, la compostezza eccezionale e la correttezza assoluta nella sua professione”.
Tema guida del convegno, dunque, il rapporto minore-giustizia, visto tramite la metafora proposta dall’avv. Bartolo Iacono, della Giunta Unione Camere Penali Italiane, come dimostrazione di “una giustizia materna che non stritola il minore ma mira alla sua protezione”.
A presiedere la sessione mattutina il consigliere Michelino Ciarcià.
Egli spiega che si tratta di un argomento piuttosto ampio, che si presta a molteplici approfondimenti in quanto il minore può essere nel processo penale imputato ovvero parte offesa ovvero testimone. “Decisivo è il sapere del minore e il metodo tramite il quale questo può entrare nel processo penale” spiega il dott. Ciarcià.
Professori universitari, studiosi, avvocati, magistrati, operatori giudiziari, psicologi si sono confrontati su temi scottanti ruotanti intorno alla tutela del minore all’interno del processo penale ed al contempo l’esigenza del raggiungimento della verità, unico fine dell’iter processuale ordinario.
L’avv. Ettore Randazzo del Foro di Siracusa ha messo in luce le lacune dell’Ordinamento giuridico in materia di minore inteso come persona offesa dal reato e l’intervento delle norme del codice deontologico forense, da cui il difensore non può prescindere.
Il problema delicato che ha messo in luce l’avv. Randazzo riguarda l’anticipazione dell’incidente probatorio, ovvero l’audizione del minore, la quale deve avvenire prima che il minore sia stato curato, ma non è comunque obbligatoria. Si propone allora di accelerare i tempi nell’interesse del minore, unico vero interesse che deve prevalere.
Tecnica tradizionale del processo penale ordinario, quello cioè dei maggiori d’età, è quella dell’esame e del controesame.
“Siamo sicuri che l’esame e il controesame costituiscono la tecnica migliore da usare nel caso del minore?” si chiede Fabrizio Siracusano, professore di diritto processuale penale presso l’Università di Catania. Egli ritiene di no motivando tale decisione con l’esigenza di un mediatore linguistico, esperto che “traduce” le parole dell’adulto al minore e la necessità di evitare l’approccio unilaterale nei confronti del minore, contatto che può essere solo deleterio.
“Le prime fasi dell’ascolto di un minore sono fondamentali per capire il bambino nel suo essere e per comprendere il metodo col quale approcciarsi con lui” spiega la dott.ssa Maria Costanzo, neuropsichiatra infantile, la quale fa riferimento alle tecniche tradizionali del gioco e dei disegni, ma anche agli elementi forniti dalle neuroscienze e dal metalinguaggio.
Nella sessione pomeridiana, presieduta dal Consigliere Maria Acagnino, la attenzione è rivolta tecnicamente al processo minorile.
“Questi ragazzi sono orfani con genitori viventi. Non basta difenderli dall’accusa, ma è necessario difenderli dalla loro stessa minore età, dalla carenza di cultura, dal degrado sociale, dalla schiavitù” spiega in maniera esplicita il dott. Angelo Busacca, sostituto procuratore presso la Procura dei minori di Catania.
Le particolarità che il processo penale minorile possiede con riferimento al processo penale ordinario, sono ad esempio i tempi e l’efficacia, l’esigenza del giudice di non essere da solo nel giudizio, ma di essere coadiuvato sempre da privati che forniscono il loro sapere.
Fine del processo minorile è, oltre al raggiungimento della verità, la rieducazione del minore.
Tale funzione catartica pone la questione se tale tipo di procedimento debba avere anche valenza pedagogica.
“Farsi carico dei bisogni del minore, dei suoi diritti, ma anche del desiderio di giustizia sociale” spiega la prof.ssa Vania Patanè dell’Università di Catania, la quale sostiene come non vi sia spazio per un processo minorile pedagogico nel quale il giudice e il pm fungano da educatori, perché se solo così fosse potrebbero non avere interesse alla corretta applicazione della legge.
L’intervento delle parti pubbliche e private volte a concorrere come “mente di gruppo” come afferma il dott. Nicola Nucifora, psicologo e psicoterapeuta, membro del Tribunale minorile di Catania, sono state illustrate da vari esperti del settore.
In conclusione illuminante l’intervento del prof. Enrico Lanza dell’Università di Catania sulla sospensione del processo con riferimento alla messa alla prova del minore e alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
“L’obiettivo è intraprendere un percorso di responsabilizzazione del minore. In tale approccio cambia anche la nozione di reato, inteso come offesa al bene, all’interesse della persona offesa, non solo come tradizionalmente è identificato nell’offesa del bene dello Stato” ha spiegato il prof. Lanza.
Approfondire gli studi sul campo del diritto minorile è stato il modo per mantenere vivo ancora una volta il ricordo di un “valoroso avvocato, un grande uomo, amico vero dell’Avvocatura” come è stato definito dall’avv. Ettore Randazzo.
Angela Allegria
5 novembre 2007

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